Co-programmazione e co-progettazione come forme di attuazione della sussidiarietà scritta nei Trattati europei e nella Costituzione. La spinta della Consulta, le previsioni del Codice del Terzo settore e alcuni esempi in atto
Dopo l’incontro introduttivo dello scorso 27 febbraio, la Scuola di Sussidiarietà di Macerata, diretta dalla costituzionalista Lorenza Violini, ha dedicato la prima delle tre sessioni previste sul tema amministrazione condivisa, alle origini di questa concezione sussidiaria dell’ente pubblico e ai cambiamenti che essa comporta. Alle due lezioni di Lorenza Violini e Giulio Casilli, hanno fatto seguito interventi di approfondimento sulle prospettive della co-progettazione e co-programmazione nel rapporto tra pubblica amministrazione e Terzo settore.
Ecco il programma della giornata e una traccia degli interventi.
PROGRAMMA
Introduzione
Marco Caldarelli, Assessore Associazionismo e Partecipazione, Comune di Macerata
Interventi
Lorenza Violini, Docente di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano
Renato Ruffini, Docente di Organizzazione e gestione, Università degli Studi di Milano: Quali cambiamenti organizzativi sono richiesti dalle nuove prospettive di amministrazione condivisa? Teoria e prassi
Giulio Casilli, Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano
Giorgio Bisirri, Esperto di Programmazione Territoriale, Consulente PA: Amministrazione condivisa: una sfida anche per il Terzo Settore
TRACCIA DEGLI INTERVENTI
Caldarelli. Dopo una premessa di carattere antropologico sulle dinamica dell’agire umano nella società, passa ad esaminare la novità culturale della sentenza 131/2020 della Corte costituzionale che orienta la pubblica amministrazione alla co-progettazione dei servizi alla collettività con il Terzo settore.
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Violini – Dopo un sintetico excursus storico-giuridico sulla evoluzione della “questione sussidiaria”, che implica il rapporto Stato-cittadino e potere-libertà, Violini ricorda le tappe recenti, nell’ordinamento europeo (1986, tutela dell’ambiente; 1987 sviluppo sostenibile; 1992 sussidiarietà nel Trattato di Maastricht) e italiano (il “nuovo” articolo 118 della Costituzione). La sussidiarietà verticale ha avuto un’applicazione non sempre adeguata. La co-progettazione, invece, è un’applicazione della sussidiarietà orizzontale. Al riguardo ci sono due sentenze particolarmente importanti emesse dalla Corte costituzionale: quella sul volontariato, espressione della società civile con cui il potere deve collaborare, e quella sulle fondazioni bancarie, che ha salvato la loro autonomia dalle mire partitiche.
Infine Lorenza Violini, ricordando in particolare l’esperienza della Regione Lombardia all’inizio degli anni Duemila, mette in guardia dal pericolo di chiamare sussidiarietà semplici forme di esternalizzazione, dove l’ente pubblico tiene per sé le leve strategiche e usa il Terzo settore come esecutore. In quegli anni, dal laboratorio lombardo emersero le prime intuizioni a riguardo di co-progettazione e co-amministrazione.
Ruffini - Il suo intervento approfondisce il tema della co-produzione, la sua complessità, la varietà delle sue forme, la logica cui deve ispirarsi. “Fare co-produzione significa creare valore pubblico attraverso una capacità strategica e una buona leadership all’interno delle amministrazioni, produrre servizi pubblici non solo per le persone ma con le persone”.
Per fare che cosa? Le forme possibili sono moltissime. Ruffini ne ha elencate un certo numero. Ad esempio il co-planning delle politiche per l’ordine pubblico fatto in dialogo con la cittadinanza. Oppure forme di co-finanziamento; co-design, co-delivering. O ancora, studiare con le scuole forme di gestione dei servizi; come supportare le attività di gruppi come gli autistici (per rendere le famiglie più autonome). Ci sono forme di co-servicing: agricoltori che gestiscono tratti di acquedotto.
La co-produzione suppone un settore pubblico basato sulle relazioni a tutto campo. Oggi in molti casi regole e norme limitano l’aspetto relazionale; è necessario un nuovo ethos del funzionario pubblico.
Scuola di Sussidiarietà 2023
"L'amministrazione condivisa"
Casilli – Ha presentato un’ampia e dettagliata disamina del quadro normativo delineato dal decreto legislativo 117 del 2017, il cosiddetto Codice del terzo settore. In particolare si sofferma sull’articolo 55 “che è il centro dell’idea di co-amministrazione”. Esso infatti, al primo comma, afferma che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, di cooperazione, efficienza ed economicità, l’amministrazione pubblica nell’esercizio degli interventi territoriali assicura il coinvolgimento degli enti con forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. Nei commi successivi si chiarisce che la co-programmazione implica l’individuazione dei bisogni e dei tipi di intervento da effettuare; la co-progettazione riguarda la realizzazione di specifici progetti. Infine si prevedono forme e criteri di accreditamento degli enti del Terzo settore.
Infine Casilli si sofferma su due casi concreti:
- Osservatorio Antidiscriminazioni ed elaborazione del Piano Antidiscriminazioni del Comune di Milano (esempio di sussidiarietà per progetti, con particolare spazio di libertà per i privati)
- Servizi di accoglienza residenziale rivolti a famiglie in condizioni di fragilità socio-economica e difficoltà abitativa con minori (in cui la tipologia è quella della esternalizzazione dei servizi).
Bisirri – L’amministrazione condivisa non è solo una sfida per l’ente pubblico, ma anche per il Terzo settore. La co-progettazione è strumento fondamentale per il cambiamento. il cambiamento è necessario quando ciascuno di noi nonostante faccia del suo meglio non ottiene i risultati che erano stati programmati. In quest’ottica l’intervento di Bisirri ha evidenziato i principali profili di opportunità e di criticità connessi agli strumenti di amministrazione condivisa con particolare riguardo agli elementi di maggior interesse per il Terzo Settore.
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