La Fondazione per la Sussidiarietà è stata costituita in data 21 aprile 2002. In data 14 novembre 2002 è stata disposta l’iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche della Prefettura di Milano.
ESTRATTO DALLO STATUTO
ARTICOLO 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
1.1 "FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ ENTE DEL TERZO SETTORE'" (di seguito anche la "Fondazione") viene costituita come luogo di ricerca, approfondimento, confronto sui temi sociali, economici politici, letti nell’ottica del principio di sussidiarietà. La Fondazione si pone come luogo di incontro aperto a opinioni e orientamenti culturali diversi.
1.2 La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo settore (in breve ETS) Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
1.3 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Milano, Via Legnone 4.
1.4 La Fondazione ha facoltà di istituire sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, rappresentanze e uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.
ARTICOLO 2 SCOPI
2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, culturali e di utilità sociale. In particolare, si pone come punto di riferimento della cultura della sussidiarietà. Questa è intesa come chiave per affrontare la complessità dei problemi collettivi, attraverso la partecipazione di persone e comunità e il dialogo tra i diversi livelli di governo e tra questi e le realtà sociali.
ARTICOLO 3 ATTIVITÀ
3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione svolge in via principale attività di interesse generale di cui alle lettere d), h), i); u) w) dell’art. 5 comma 1 del Dlgs. 117/2017. In particolare, la Fondazione potrà svolgere ogni attività con- sentita dalla legge in via esemplificativa:
a) svolgere attività di ricerca scientifica e approfondimento culturale, nonché attività di comunicazione connesse all’educazione, al lavoro, all'impresa, all'impresa sociale ed al settore del cosiddetto non profit;
b) promuovere lo sviluppo e la diffusione di strumenti editoriali e di comunicazione;
c) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indi- rettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali e artistiche, ricerche e attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie e altre iniziative connesse;
d) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione, riguardanti eventi, fatti, espressioni culturali e sociali attinenti allo scopo e l’attività della Fondazione. In tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a li- vello locale, nazionale o internazionale;
e) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere.
3.2 La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3.3 La Fondazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L’attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
ARTICOLO 4 PATRIMONIO E CONCORSO AL PATRIMONIO
4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo.
4.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori e dei Partecipanti, da eredità, legati, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.
4.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.
4.4 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati; i proventi di eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dal Consiglio di Amministrazione; i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all’art. 6 del D. Lgs 117/2017 ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività statutarie.
Omissis
ARTICOLO 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE
8.1 Sono organi della Fondazione:
- il Collegio dei Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Presidente e il/i Vice Presidente/i; - il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, ove nominato; - il Direttore Generale, ove nominato; - l’Organo di controllo;
- il Comitato Scientifico, ove nominato - l’Advisory Board, ove nominato.
Omissis
