Statuto

La Fondazione per la Sussidiarietà è stata costituita in data 21 aprile 2002. In data 14 novembre 2002 è stata disposta l’iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche della Prefettura di Milano.


ESTRATTO DELLO STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE. DENOMINAZIONE. SEDE 

1.1 Per iniziativa della COMPAGNIA DELLE OPERE, ente morale riconosciuto, e della Associazione SAN TOMMASO D'AQUINO, e' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA'" (di seguito anche la "Fondazione").  

1.2 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Milano, Via Legnone 4.  

1.3 La Fondazione ha facoltà di istituire sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, rappresentanze e uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla normativa vigente. 

ARTICOLO 2 SCOPI 

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, intende sostenere la persona nel suo itinerario formativo, di presenza e di espressione sociale, con particolare attenzione alle forme organizzate attraverso le quali gli uomini si mettono insieme nella società, nel contesto del diritto costituzionale spettante ai cittadini quanto a libertà espressiva e associativa, in vista della individuazione delle forme migliori con cui organizzarsi per rispondere ai propri bisogni ed esigenze, contribuendo così al bene comune, nel solco della Dottrina sociale della Chiesa, secondo la cultura originata dalla bimillenaria tradizione cristiana, custodita dal Magistero papale e resa attuale dal carisma educativo di don Luigi Giussani. 

2.2 La Fondazione in via esemplificativa ma non esaustiva persegue quindi: 
a) l'approfondimento culturale, la ricerca scientifica, nonché l'attività di comunicazione connessi alla educazione, al lavoro, all'impresa, all'impresa sociale ed al settore del cosiddetto non profit; 
b) il sostegno di imprese ed opere cosiddette non profit, siano esse imprese o meno, e delle loro forme associative; 
c) il sostegno alla nascita di imprese profit e non profit e di opere in genere, con particolare riferimento alle iniziative e alla imprenditoria delle donne e dei giovani; 
d) la promozione e la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) anche non profit nonché la formazione e l'istruzione ad esse relative; 
e) la promozione, lo sviluppo e la diffusione di strumenti editoriali e di comunicazione. 

ARTICOLO 3 ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI 

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge ivi comprese attività commerciali e in via esemplificativa: a) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali e artistiche, ricerche e attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie e altre iniziative connesse; b) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione, riguardanti eventi, fatti, espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e l’attività della Fondazione. In tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale; c) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative di natura culturale o progettuale per la costruzione e la verifica di una politica armonica ed equilibrata in armonia con il principio di sussidiarietà; d) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere; e) favorire la costituzione di imprese anche non profit e di opere in genere, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali, anche sotto forma di erogazione liberale, nonché favorire la costituzione e partecipare ad imprese e opere strumentali al raggiungimento dei propri fini; fornire garanzie e fideiussioni alle imprese partecipate o ad opere che si intende sostenere; f) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico e anche a favore di opere non profit. 

3.2 La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale e in particolare: a) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti; b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, anche trascrivibili in pubblici registri; c) stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso; d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o 
comunque connesse a quelle della Fondazione; e) promuovere o concorrere alla costituzione sempre strumentale, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei fini istituzionali di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; f) svolgere ogni attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati. 

ARTICOLO 4 PATRIMONIO E CONCORSO AL PATRIMONIO 

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo. 

4.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori e dei Partecipanti, da eredità, legati, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo. 

4.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio. 

4.4 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

4.5 Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata alla Fondazione, ai cui competenti organi spetta determinarne la destinazione. 


omissis

ARTICOLO 9 ORGANI DELLA FONDAZIONE 

9.1 Sono organi della Fondazione: 
- il Collegio dei Fondatori; 
- il Collegio dei Partecipanti; 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Comitato Esecutivo, ove nominato; 
- il Presidente e il/i Vice Presidente/i; 
- il Direttore Generale, ove nominato; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti; 
- il Comitato Scientifico, ove nominato.


omissis
 

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