Pubblichiamo in anteprima un estratto dal capitolo a firma di Giorgio Vittadini sul tema Sussidiarietà, tratto dal libro "Piano B. Uno spartito per rigenerare l'Italia" (Donzelli Editore)
"Sussidiarietà è parola prima di ogni buona comunità e società. La raccomandazione del principio di sussidiarietà è semplice: il primo che deve agire ed essere ascoltato è quello più vicino al problema, e tutti gli altri attori devono intervenire solo dopo per aiutare (in ‘sussidio’) chi è più prossimo alla situazione da gestire. Le applicazioni più note del principio di sussidiarietà sono quelle politiche (verticali e orizzontali), talmente note che si finisce per dimenticare che la sussidiarietà ha una portata molto più vasta.
L’origine della sussidiarietà si trova nel pensiero di Aristotele e poi di San Tommaso d’Aquino, e quindi nella tradizione liberale e federale. Ma il principio di sussidiarietà la troviamo già nella Bibbia. La sua prima radice è una dimensione cognitiva, riguarda la conoscenza. Chi è dentro un problema, o chi gli è più vicino, ha il diritto-dovere alla prima mossa perché ha una conoscenza diversa e in un certo senso superiore di quella di chi è “fuori” dal problema o comunque più distante (la distanza prende varie forme). Non è l’unica conoscenza in gioco, ma deve venire prima se prendiamo sul serio le persone. Chi è dentro il proprio problema possiede un accesso alla realtà diverso e necessario. Perché la realtà ha una sua forza di verità, espressa da una frase molto amata da Papa Francesco: “La realtà è superiore all’idea” (EG, 233), cioè all’idea che si fa della realtà chi è lontano da essa.
La migliore formulazione di questo complesso insieme di pensieri e di valori, che si condensa nel principio in esame, resta quella elaborata nell’Enciclica Quadragesimo Anno del 1931 che così recita: “…deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofa sociale: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle…”.
Nei documenti costituzionali nazionali ed europei la sussidiarietà viene primariamente riferita al riparto delle funzioni tra diversi livelli di governo: per l’Europa essa è invocata per lasciare margini di libertà agli Stati membri, mentre in Italia il principio comporta sia la distribuzione delle funzioni amministrative (e di conseguenza anche quelle legislative) tra lo Stato e i diversi enti locali, (art. 118 Cost., I comma) sia la sussidiarietà orizzontale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” ( art. 118 IV comma)