Quadrimestrale di cultura civile

Religione, pluralismo e democrazia nella nuova Costituzione tunisina

di Pietro Longo / Ricercatore, Università L’Orientale, Napoli

La Tunisia si appresta a consacrarsi come la prima democrazia del mondo arabo-islamico. Punto di partenza della cosiddetta “Primavera araba”, questo piccolo Paese è, in effetti, l’unico tra quelli coinvolti da processi rivoluzionari ad aver intrapreso un percorso di cambiamento sostanziale.[1] Mentre in Egitto l’ondata rivoluzionaria si è spenta, sovrastata dal ritorno di prassi consolidate, in Tunisia il 2014 è stato l’anno dell’adozione di una nuova Costituzione. In seguito si sono tenute elezioni presidenziali e parlamentari che hanno inaugurato il nuovo corso.[2]

Lungi dall’essere priva di problemi, specie di natura economica, la Tunisia sta lentamente introiettando pratiche di buon governo che potrebbero, nel prossimo futuro, permetterle di ascendere al rango di Paese libero.[3]

La nuova Costituzione tunisina è stata adottata dopo ben tre progetti, presentati dall’agosto del 2012.[4] I principali nodi di disaccordo tra i deputati costituenti erano legati alla natura dello Stato, al ruolo che la religione avrebbe avuto nel nuovo ordinamento, alla formulazione di alcuni diritti e libertà e, infine, all’aspetto istituzionale legato al dilemma presidenzialismo/parlamentarismo. Soprattutto in merito al primo punto, la natura dello Stato, i deputati della Costituente hanno dovuto affrontare tortuose discussioni ove lo scontro ideologico era preminente. Il partito islamico moderato al-Nahda (in arabo la Rinascita), forte della maggioranza relativa di deputati ottenuta alle elezioni del 2011 (89 su 217 seggi pari al 41% dei voti alle elezioni dell’Assemblea Nazionale Costituente-ANC) ha avuto un peso decisionale di certo preponderante ma non esclusivo. Il timore della società civile, più volte espresso sotto forma di manifestazioni e scioperi, riguardava la possibilità che proprio l’anima islamica del partito di maggioranza avrebbe attratto a sé le posizioni dei partiti secolari come Ettakatol e il Congresso per la Repubblica (CPR), in materie quali la natura confessionale dell’ordinamento o la modifica dello statuto personale.[5]

Al-Nahda ha dimostrato, tuttavia, una profonda coerenza e duttilità in molteplici occasioni: durante la campagna elettorale precedente all’elezione dell’ANC, uno dei fondatori e teorici del partito, lo shaykh Rashid al-Ghannouchi, aveva affermato che non sarebbe stata apportata alcuna modifica allo statuto personale, adottato durante il governo di Habib Bourghiba ed emendato nel 1993 da Ben ‘Ali. Allo stesso modo era stata scongiurata l’eventualità di inserire il richiamo alla sharia tra le fonti del diritto, sebbene alcune frange più radicali di al-Nahda avessero esercitato pressioni in senso contrario. In ultimo, dopo le dichiarazioni riguardanti la volontà di perseguire una politica di gender equality già nella composizione dell’ANC, al-Nahda è stato rappresentato da 48 uomini e 41 donne, mentre i partiti CPR e Ettakatol potevano vantare soltanto 5 e 3 deputati donna rispettivamente.

 

Liberare la religione dallo Stato

Dopo l’approvazione Iyadh ben Achour, uno dei massimi giuristi tunisini, ha espresso parole di apprezzamento, sottolineando come le specificità sociali della Tunisia non solo sono state salvaguardate, ma vengono anche rispecchiate dal dettato costituzionale. Al-Nahda, secondo Achour, ha compreso i vantaggi derivanti dall’edificare il nuovo Stato su basi civili piuttosto che religiose in senso stretto, evitando quindi la possibilità di approdare a derive simili al modello statale iraniano o saudita. Ciò rispecchia, probabilmente, le posizioni teoriche di al-Ghannouchi e di altri leader di al-Nahda, relative allo “Stato islamico”, che lungi dall’essere un monolite preconfezionato è un’entità che accoglie gli istituti della liberal-democrazia pur non rinunciando all’identità confessionale. Secondo lo stesso intellettuale, che ha avuto modo di conoscere la storia costituzionale europea durante il suo esilio londinese, in terra d’islam non si tratta di dover liberare lo Stato dalla religione ma, al contrario, di liberare la religione dallo Stato, da quei legacci di un secolarismo forzoso che, estraneo alla cultura islamica, è un lascito dell’epoca coloniale. Lo Stato islamico è quello in cui la moschea è restituita alla comunità e diviene il luogo prediletto dell’interpretazione giuridica (ijtihad)[6] delle fonti primarie del diritto islamico (Corano e sunna) in modo da rompere la fissità di quella che al-Ghannouchi stesso chiamava la “religiosità tunisina tradizionale”.[7]

La Costituzione innalza l’islam a religione ufficiale e, in alcuni passaggi, sembra conferirgli una posizione preminente con conseguenze che soltanto i tempi dell’interpretazione giuridica potranno chiarire.[8] Come nella Costituzione del 1959, il Presidente della Repubblica deve essere un musulmano, fatto che lede la possibilità per i praticanti di altre fedi o per gli atei dichiarati di ascendere a uno dei massimi vertici dell’esecutivo. Nel nuovo testo esistono quindi alcuni “punti oscuri” ancora non sufficientemente scandagliati ma che potrebbero trovarsi in conflitto con ciò che in Europa di solito s’intende con l’espressione “liberal-democrazia”. La Costituzione del 2014 inizia con un breve preambolo che funge da manifesto programmatico. Vi sono condensate, infatti, le molte spinte ideologiche che si sono scontrate nell’Assemblea Nazionale Costituente. Dopo un breve riferimento alla rivoluzione del 2011 e allo sforzo patriottico dei martiri che hanno sacrificato la propria vita per il benessere della nazione, il secondo paragrafo ha un carattere marcatamente islamico: la carta si fonda sugli insegnamenti dell’islam (ta‘alim islamiyya) e sui suoi scopi (maqasid) come anche sui diritti e la dignità dell’uomo.[9]

A essere rivendicata è l’identità arabo-islamica che si è estrinsecata anche nei movimenti di riforma religiosa e in quelli nazionalistici. Il terzo paragrafo richiama i principi basilari dell’ordinamento che è definito come repubblicano, democratico e condiviso. Inoltre lo Stato civile (dawla madaniyya) è basato sullo Stato di diritto e il governo della legge, sull’alternanza ciclica che avviene con mezzi pacifici, il pluripartitismo, la divisione dei poteri, l’indipendenza della magistratura, la garanzia di diritti e libertà, l’uguaglianza tra i cittadini di entrambi i sessi e le prassi di buon governo. Si deve notare che il costituente ha posto particolare enfasi sul carattere civile dello Stato in antitesi con il suo carattere islamico ma non con quello confessionale. Infatti, la Tunisia conserva il principio del confessionalismo in forza del quale l’islam è la religione ufficiale ma poiché lo Stato non è propriamente “islamico”, la sharia non è richiamata come fonte del diritto, come invece avviene in taluni ordinamenti (come in quello egiziano).

Il paragrafo successivo introduce alcune tematiche internazionali: la Tunisia è integrata, attraverso cerchi concentrici, nella storia dell’umanità e nello specifico nel contesto arabo e musulmano. Il Paese auspica non soltanto l’unione del Maghreb quale prodromo per l’unione araba ma anche la concordia con tutte le genti musulmane e la solidarietà con i movimenti di liberazione e di autodeterminazione, quali il movimento di liberazione della Palestina. L’ultimo paragrafo ribadisce i principi già enucleati, come il rispetto della volontà popolare o la cooperazione di tutti gli esseri umani, e specifica che la Costituzione è sancita nel nome del popolo e con la benedizione divina. Oltre al preambolo, anche il corpo della Costituzione contiene alcuni riferimenti alla religione. I primi 19 articoli della bozza costituzionale illustrano i principi generali sui quali si basa la nuova repubblica tunisina. In particolare sono sanciti i principi relativi alla natura confessionale dello Stato, alla sorgente della sovranità e alla centralità della cittadinanza. Anche in questo caso si può notare l’alternanza tra valori occidentali e valori islamici. Come si è visto, ai sensi dell’art. 1 la Tunisia è un Paese libero, indipendente, sovrano, la cui religione è l’islam, la lingua ufficiale l’arabo e la repubblica la forma di Stato. Questo articolo rimanda agli artt. 2 e 3 che lo completano. L’art. 2, infatti, precisa che lo Stato ha natura civile (madaniyya) ed è fondato sulla cittadinanza, la volontà popolare e il governo della legge.[10] La specifica della natura civile dello Stato si deve intendere come contrapposta a quella militare e a quella religiosa e teocratica. L’art. 3 ascrive al popolo la sovranità e la funzione di sorgente dei poteri, esercitata in modo indiretto attraverso rappresentanti eletti e in modo diretto tramite referendum.[11] I tre articoli citati racchiudono alcuni istituti centrali della moderna dottrina costituzionalista, come il principio di sovranità popolare, definito dai modi con cui essa si esercita, e la cittadinanza che funge da dispositivo di garanzia perché conferisce i medesimi diritti e doveri a tutti i cittadini. L’art. 5 colloca geograficamente la Tunisia come parte del Maghreb e impegna lo Stato ad adottare le misure necessarie per favorirne l’unità.

Dopo aver elencato i principi del costituzionalismo occidentale, la Costituzione elenca quelli afferenti al costituzionalismo islamico.[12] L’articolo 6 inserisce in questo quadro alcuni elementi tipici del costituzionalismo islamico che servono a precisare il principio confessionale. Lo Stato da un lato è identificato come il protettore della religione (ra‘iyya), ma dall’altro assicura la libertà religiosa e di pratica dei culti, proteggendo i valori sacri (muqaddasat). Si può notare come il termine din, che indica la religione, è declinato al singolare come nel primo articolo. Benché non sia detto esplicitamente, questi testi possono essere interpretati conferendo una preminenza all’islam rispetto alle altre religioni che restano comunque tutelate e praticabili. Inoltre, se sono menzionate la libertà religiosa e di culto, non si fa allusione a quella di coscienza o di pensiero. La Costituzione impone che lo Stato garantisca protezione alla famiglia la cui coesione deve essere mantenuta, poiché essa è il fondamento della società. Questo articolo si presta a molte interpretazioni e la formulazione del costituente lascia trapelare un riferimento ai valori islamici tradizionali che potrebbero essere rivendicati in sede giurisdizionale. L’art. 7, che non a caso è posto subito dopo quello che definisce il ruolo della religione nello Stato, sancisce l’obbligo per quest’ultimo di proteggere la famiglia, identificata appunto come l’elemento basilare della società. L’articolo che in una delle bozze costituzionali precedenti rendeva la donna “complementare” e non uguale all’uomo è stato espunto a seguito delle critiche mosse dalla società civile. Emblematicamente i giovani, indicati all’art. 8 come una forza concreta, sono attori dell’edificio dello Stato che deve incoraggiare lo sviluppo umano con adeguati strumenti. L’art. 9 impone la difesa e il mantenimento dell’unità della patria a tutti i cittadini, poiché si tratta di obblighi “sacri”. Il comma successivo impone la coscrizione e demanda alla legge ordinaria di definire le modalità della sua attuazione. L’imposizione fiscale è obbligatoria ma il sistema di tassazione deve essere ispirato a un modello giusto (art. 10). Inoltre lo Stato deve favorire l’esenzione fiscale, ove possibile. Questo articolo è completato dagli artt. 11 e 12: il primo impone a tutte le cariche più alte uno stipendio adeguato e conforme alla legge, mentre il successivo introduce la cosiddetta costituzione economica. Ai sensi di questo articolo lo Stato deve realizzare gli ideali di giustizia sociale e di sviluppo sostenibile e deve garantire l’equità. Inoltre deve impegnarsi a sfruttare con parsimonia le risorse nazionali.

Gli artt. 13-15 fissano le regole generali del governo regionale: il principio di governance è quello del decentramento amministrativo nel quadro di uno Stato unitario (art. 13). La burocrazia, invece, deve essere condotta nell’interesse dei cittadini e in favore del benessere pubblico (art. 14). Infine l’art. 15 pone allo Stato l’onere di sovvenzionare gli istituti preposti all’educazione.

Gli artt. 17-19 sono deputati alle forze armate che sono sottomesse all’autorità statale e sono preposte al benessere generale. Ai sensi dell’art. 18, l’esercito ha il compito di preservare l’incolumità dei cittadini.

L’articolo che chiude questa sezione, il 20, colloca i trattati internazionali adottati con legge del parlamento nella gerarchia delle fonti: essi si trovano in via mediana tra la legge ordinaria, rispetto alla quale sono superiori, e la Costituzione, rispetto alla quale sono inferiori.

Questo gruppo di articoli presenta un’impronta islamica abbastanza marcata. Nonostante la carta sancisca l’islam come religione di Stato, non richiama la sharia, o meglio le fonti del diritto islamico, tra le fonti generali della legislazione, al pari della Costituzione del 1959. Il costituzionalismo tunisino ha evidenziato, ancora una volta, le proprie differenze rispetto a quello degli altri Paesi nordafricani e, sebbene una parte del partito islamico dominante, al-Nahda, abbia supportato la possibilità di inserire il richiamo alla sharia, il forte pragmatismo che lo contraddistingue ha consentito il rispetto di quanto promesso in campagna elettorale.

Le libertà di pensiero, parola, opinione, comunicazione e stampa è garantita da un unico articolo, il 31. La pratica di disciplinare queste importanti libertà in un solo articolo è inusuale. Inoltre tali libertà non sono formulate in modo assoluto ma il costituente ha previsto all’art. 49 delle restrizioni in base alla necessità di proteggere i diritti e l’incolumità altrui (huquq al-ghayr). In pratica, le libertà di questo articolo possono essere esercitate entro i limiti del danneggiamento dei diritti altrui, discrimine che la legge ordinaria ha il compito di delimitare. L’articolo proibisce, inoltre, l’esercizio di una censura “a priori” (raqaba musabiqa), aprendo le porte a un’ingerenza successiva da parte delle autorità. L’art. 42 sancisce il diritto alla cultura, inteso sia come la necessità di sviluppare l’estro creativo sia come valorizzazione dell’eredità del passato.

L’art. 46, composto di quattro commi, protegge i diritti delle donne. Il primo comma ascrive allo Stato il compito di proteggere le conquiste riguardanti le questioni di genere, con riferimento allo statuto personale e all’abolizione della poliginia.[13] Il secondo comma lo impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di uguali opportunità e responsabilità tra uomo e donna. In ultimo lo Stato deve reprimere tutte le forme di violenza contro le donne. La formulazione di questo articolo è piuttosto completa anche se il costituente non ha menzionato direttamente il codice civile adottato durante il governo di Habib Bourghiba, tuttora vigente, che le forze politiche hanno concordato di non modificare. La sua protezione pertanto non è scontata, ma è soggetta all’interpretazione di questo articolo. Più precisa è, invece, la protezione del fanciullo, ex art. 47. I minori possiedono il diritto alla salute, all’istruzione, alla tutela e in generale alla dignità. Lo Stato assicura l’assistenza legale, sociale e concreta a tutti i minori senza distinzioni. Questa cura speciale può aver risentito dell’influsso del diritto islamico che conferisce al fanciullo una forte protezione.

 

Lo scontro tra due ontologie

Alcuni diritti e libertà sono tutelati in maniera limitata: il diritto alla vita è garantito ma la legge determina i modi con cui può essere compresso. L’art. 6 prevede la libertà religiosa e della pratica dei culti che nelle bozze precedenti erano qualificate come diritti. La differenza è significativa dato che il diritto richiede l’azione dello Stato per produrre effetti concreti mentre la libertà necessita della sua astensione. Nonostante la bozza finale contenga questa modifica rilevante, il testo ascrive allo Stato il ruolo di protettore della religione e, dunque, lo rende arbitro delle questioni religiose.

La Costituzione tunisina, di certo, è un testo avanzato che offre numerosi spunti di riflessione. Si tratta di una carta equilibrata, in cui il dato preminente è lo scontro tra due diverse ontologie: quella islamica e quella occidentale. A mio avviso non è possibile definire questo testo come intriso dei valori della laicità poiché, come sottolineato all’inizio, quello che emerge è un ordinamento confessionale. La libertà religiosa è garantita nell’ambito di uno Stato confessionale che s’impegna a proteggere l’islam, qual è la Tunisia odierna. Ciò è normale in seno a una società musulmana e da un lato non crea alcun pericolo nei confronti del pluralismo religioso. Dall’altro, però, il confessionalismo può creare significative limitazioni nel libero esercizio del culto, cioè nella possibilità dei fedeli di religione non musulmana di esprimere il loro credo. Alla luce di ciò, la domanda che attende ancora risposta è la seguente: può uno Stato confessionale essere anche democratico? La storia costituzionale europea è ricca di esempi che convalidano l’ipotesi affermativa. Ciononostante molto dipenderà dal modo in cui le pratiche democratiche saranno implementate e da quanto sarà rispettata la “tolleranza reciproca” tra la sfera, o meglio le sfere, del sacro e quella della laicità.

 

 


[1] Con processo rivoluzionario intendo, più semplicemente, la manifestazione del malcontento esplosa nel mondo arabo fra la fine del 2010 e il 2011. Questo processo ha interessato soprattutto il Marocco, la Tunisia e l’Egitto tra i Paesi del Nord Africa. Si veda: H. Redissi, A. Nouira, A. Zghal (a cura di), La Transition Democratique en Tunisie. Etat des lieux. Les acteurs, Diwén Editions, Tunisi 2012.

[2] Per l’aspetto evenemenziale si veda: L. Guazzone (a cura di), Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo. I fratelli musulmani e gli altri, Mondadori, Milano 2015.

[3] Nelle ultime statistiche del think tank americano Freedom House, la Tunisia è stata confermata come Paese “parzialmente libero”.

[4] Si rimanda al mio: P. Longo, “L’Islam nella nuova Costituzione: dallo Stato neutrale allo Stato “protettore”, in T. Groppi, I. Spigno (a cura di), Tunisia, la Primavera della Costituzione, Carocci, Roma 2015.

[5] Lo statuto personale, in arabo ahwal shakhsiyya, indica tutto il corpo normativo relativo al ramo civilistico dell’ordinamento giuridico. In particolare comprende le regole legate a matrimonio e divorzio, eredità e adozione.

[6] Il termine ijtihad indica lo sforzo interpretativo delle fonti del diritto islamico (Corano e sunna). Si tratta di uno strumento di interpretazione giuridica atto a permettere l’estrazione di nuove regole dalle fonti del diritto, ove esse siano silenti.

[7] R. al-Ghannushi, al-?urriyy?t al-‘?mma f?’l-Dawla al-Isl?miyya, Markaz Dirasat al-Wahda al-‘Arabiyya, Beirut 2001, pp. 23-24.

[8] Ad esempio, l’art. 1 della Costituzione così riporta: La Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano. L’islam è la sua religione, l’arabo la sua lingua e la Repubblica il suo regime.

[9] Con il termine maqasid si intendono gli scopi del diritto islamico. Si tratta di una dottrina tipica della scuola malikita del diritto islamico sunnita, molto diffusa in Tunisia.

[10] L’articolo 2 così riporta: La Tunisia è uno Stato civile fondato sulla cittadinanza, la volontà popolare e la supremazia del diritto. il presente articolo non può essere modificato.

[11] L’articolo 3 così riporta: Il popolo è titolare della sovranità e la sorgente dei poteri. Essa è esercitata tramite i deputati eletti oppure tramite referendum.

[12] S.A. Arjomand, “Islamic Constitutionalism”, in Annual Review of Law and Social Sciences, n. 3., 2007.

[13] La poliginia è un caso specifico di relazione poligamica poiché definisce strettamente il rapporto di un uomo con due o più donne. La poligamia, invece, contempla anche la possibilità di relazioni omosessuali che, nel caso dell’ordinamento tunisino, non sono contemplate.

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