Quadrimestrale di cultura civile

L’islam in Italia. Un’Incompiuta?

di Andrea Pin / Professore associato di Diritto pubblico comparato, Università di Padova

Quando all’Assemblea costituente italiana ci si chiese quali confini potesse avere la libertà di religione nel nuovo assetto costituzionale, il Presidente della Costituente Ruini offrì quest’immagine: “Vi possono essere confessioni religiose per le quali la regolazione occorra, anche senza loro richiesta; come potrebbe essere, ad esempio, per l’islamismo (facciamo un’ipotesi teorica) che diventasse una Chiesa italiana. Dovremmo evidentemente regolarla per quei suoi ordinamenti interni, quale è la poligamia, che contrastano con l’ordinamento giuridico italiano”.[1]

Erano gli anni Quaranta. Come dicono le parole di Ruini, l’islam in Italia era una “ipotesi teorica”; già spaventava per aspetti che “contrastano con l’ordinamento” italiano; e dunque era ragionevole ipotizzare che in questi casi sarebbe stata la Repubblica stessa ad attivarsi per regolarne il culto e le pratiche.

In quasi settant’anni, dalla teoria si è passati alla realtà; alcuni profili della presenza islamica continuano a spaventare, come si dirà più avanti; e lo Stato non è riuscito sinora ad affrontare, prima ancora che a risolvere, il problema dei rapporti con la comunità musulmana.

L’ordinamento italiano appare dunque attardato su questo come su altri fronti. In realtà, le cose stanno un po’ diversamente. Una congiuntura di fattori, infatti, impedisce la risoluzione dei problemi sul tappeto, mentre mette in ombra alcuni dati di fatto positivi. Uno sguardo a volo d’uccello sulla situazione europea può offrire un quadro più ampio e meno preoccupato della questione islamica in Italia.

Chi si è mosso con maggiore determinazione nel campo della libertà religiosa per i musulmani in Europa non ha effettivamente dato prova di particolare moderazione, lungimiranza o sensibilità. La Gran Bretagna, dopo molte parole, non ha saputo affrontare il tema della presenza islamica in maniera operativa, ma piuttosto con operazioni di facciata. La Francia, che ha quasi monopolizzato l’interesse dei giuristi sul tema, ha inanellato una serie di divieti nei confronti dei musulmani, impedendo alle donne il velo parziale a scuola e quello integrale nei luoghi pubblici in nome della laïcité, mentre ha escluso di variare i pasti nelle mense e nelle carceri per venire incontro alle esigenze della macellazione islamica: soluzioni che hanno scaldato gli animi, costretto le ragazzine a scegliere se essere francesi o musulmane (molte si sono iscritte alle scuole cattoliche, dove non vige un tale divieto) e tolto definitivamente dalla circolazione alcune centinaia di donne che non vogliono rinunciare al velo integrale e dunque si sono autosegregate in casa. La Svizzera, che pure afferma la libertà religiosa per tutti e lascia la regolamentazione del culto ai singoli cantoni, ha modificato la sua Costituzione in un punto preciso: ha vietato i minareti. Il Belgio per un certo tempo ha letteralmente selezionato l’élite islamica, decidendo chi dovesse guidare quel culto nel Paese.

Chi ha intrapreso un cammino più simile al nostro è la Spagna: anch’essa recente destinazione d’immigrazione, ha introdotto un patto con i musulmani che, a causa dell’altissima conflittualità interna alla comunità islamica, non ha funzionato per decenni, per poi recentemente prendere vita, con forme di collaborazione tra Stato e confessione religiosa che hanno cominciato a portare alcuni frutti. L’Austria, infine, è riuscita a forzare la mano all’anche lì frammentata comunità islamica utilizzando normative risalenti al periodo asburgico, quando l’Impero controllava territori a maggioranza musulmana come la Bosnia, per attivare dei processi di assimilazione della comunità musulmana all’interno del contesto istituzionale.

L’Italia offre due dimensioni di protezione alla libertà religiosa. In un panorama europeo così caratterizzato da chiaroscuri, è necessario evidenziare che una dimensione non è in discussione; è piuttosto l’altra a essere in tensione, per ragioni non semplicemente ascrivibili all’inerzia delle istituzioni statali.

In base all’articolo 19 della Costituzione, chiunque – sia cittadino o straniero, a qualsiasi titolo presente sul territorio nazionale – gode della libertà di praticare e diffondere la propria religione, con l’unico limite del “buon costume”: i riti (non le credenze, che in sé non sono perseguibili) contrari al diritto penale non sono giustificati semplicemente per il fatto di essere religiosi, rimangono perseguibili. Questa tutela esclude che si possa imporre alle studentesse musulmane di togliersi il velo, ad esempio, oppure vieta a qualunque potere pubblico di limitare la libertà dei musulmani di radunarsi e pregare; ma contemporaneamente esclude la poligamia. Similmente, nessuna ostilità nei confronti degli edifici religiosi è consentita in base all’art. 20 Cost., che non permette regimi peggiorativi per i beni appartenenti alle confessioni religiose.

L’aspetto che invece incontra più resistenze concerne un pacchetto di vantaggi che le confessioni normalmente ottengono tramite la conclusione dell’art. 8 Cost., ovvero sancendo un patto con lo Stato. Una dozzina di religioni, oltre la cattolica, ormai godono di un tale regime particolare, che dovrebbe essere ritagliato sulle loro esigenze peculiari sebbene abbia ormai preso una deriva routinaria, per cui le intese tra lo Stato e le confessioni religiose talvolta sono state definite come una fotocopia l’una dell’altra.[2] Normalmente tali patti prevedono l’accesso all’8 per mille dell’Irpef, una particolare tutela per i beni ecclesiastici, il riconoscimento dei titoli di studio erogati dagli istituti della confessione, la possibilità che persone nominate dalla confessione possano essere invitate ad esempio nelle scuole per illustrare la propria religione (niente a che vedere con l’insegnamento cattolico, che è erogato settimanalmente alla pari delle altre materie), l’assistenza spirituale negli ospedali e nelle prigioni, la concessione di particolari esenzioni (ad esempio il rispetto del sabato festivo per gli ebrei).

 

Comunità islamica vs Stato italiano

L’intesa è necessaria a questi fini non per una particolare tutela dello Stato nei confronti della religione che nasce da ostilità preconcette, ma perché materialmente è necessaria un’adesione di ambo le parti: lo Stato non può unilateralmente definire quali siano i beni religiosi da proteggere, o quale sia il curriculum delle guide del culto riconosciute, o come si raccolgano e vadano impiegate le risorse derivanti dall’8 per mille; parimenti, una comunità deve negoziare con lo Stato uno status speciale per i propri edifici e il proprio personale, o spiegare di quali esenzioni necessiti.

Naturalmente preoccupazioni di varia natura, rinfocolate dai recenti avvenimenti terroristici, hanno posto un freno, se non proprio sepolto, le trattative tra lo Stato e la comunità islamica, o trasformato il negoziato in un’occasione per imporle gravami ulteriori. Ma buona parte dei problemi nel concludere un’intesa non deriva dallo Stato e dalla congiuntura politica internazionale, bensì dalla frammentazione della comunità islamica, caratterizzata da accese rivalità che sembrano non dipanarsi con il tempo. Privo di un interlocutore unico e affidabile (magari derivante dall’integrazione delle sue diverse porzioni), l’islam presente in Italia non ha, al momento, la credibilità non solo per firmare un’intesa, ma nemmeno per proporre un contenuto alle sue clausole.

La buona notizia, nel pantano dei rapporti tra la comunità islamica e lo Stato italiano, è l’attivismo della società civile. Qui e lì, esperimenti sono nati dal basso, tra enti locali e luoghi di preghiera, ad esempio: al punto che a Colle Val d’Elsa si sono inventati una dubbia moschea co-diretta dal Comune (che partecipa persino alle decisioni su quali attività vi si debbano tenere). Accomodamenti per l’alimentazione della popolazione carceraria musulmana hanno preso piede a macchia di leopardo. In generale, l’assistenza spirituale per i musulmani nelle carceri e negli ospedali in qualche modo si è affermata in via di prassi.

Non si tratta di soluzioni soddisfacenti, sia perché sono eterogenee sul piano territoriale, sia perché si possono interrompere col mutamento del clima politico. La libertà religiosa per i musulmani in Italia è infatti sottoposta a tensioni di natura diversa. Alcune normative regionali recenti risentono proprio di queste circostanze. Tuttavia, quel che emerge dal basso è complessivamente una capacità d’interlocuzione e sintesi più pronunciata a livello sociale, nelle relazioni di prossimità, piuttosto che attraverso le istituzioni apicali, sia statali che religiose. La società italiana sembra avere degli strati porosi, all’interno dei quali l’esperienza religiosa pare filtrare e interagire, spesso positivamente.

Nel decidere il famoso caso del crocifisso nelle scuole[3], alcuni giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo lo hanno dovuto in qualche misura ammettere: “l’Italia apre lo spazio scolastico a tutto un ventaglio di religioni, e nulla indica che vi sia una qualche intolleranza nei confronti degli allievi non credenti o sostenitori di convinzioni filosofiche che non si ricollegano a una religione. Portare il velo islamico è consentito. L’inizio e la fine del Ramadan sono “spesso festeggiati”. In questo contesto di pluralismo e di tolleranza religiosa, un simbolo cristiano appeso al muro di un’aula scolastica non fa che rappresentare un’altra e diversa visione del mondo. Presentare e prendere in conto i diversi punti di vista fa parte integrante del processo educativo. Stimola il dialogo. Un’educazione realmente pluralista implica che gli alunni vengano messi in contatto con tutta una gamma di idee diverse, ivi comprese le idee che non sono le loro proprie. Il dialogo diventa possibile e forse diventa più significativo quando vi è una vera differenza di opinioni e uno scambio franco di idee. Se si compie con uno spirito di apertura, di curiosità, di tolleranza e di rispetto, questo incontro può portare a una migliore chiarezza e rappresentazione, perché favorisce lo sviluppo del pensiero critico. L’educazione sarebbe ridotta se i ragazzi non fossero messi a confronto dei diversi punti di vista sulla vita e non avessero, attraverso questo processo, la possibilità di apprendere l’importanza del rispetto della diversità”.[4]

Lo spazio italiano è aperto alla religiosità islamica, così come ad altre appartenenze: è, appunto, uno spazio cui ciascuno può partecipare. Ma questo è frutto della sensibilità sociale, prima ancora che di congegni istituzionali.

 


[1] Seduta del 12 aprile 1947, Assemblea Costituente – Atti, p. 2783.

[2] Lo notava già A. Vitale., Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi, Giuffré, Milano 1998, p. 160.

[3] Lautsi c. Italia, sentenza della Grande Camera, 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06).

[4] Opinione concordante del giudice Rozakis, alla quale aderisce il giudice Vaji?.

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