L’elogio della ragione Taluno potrebbe esser portato a pensare, anche se con assoluta superficialità, che il tema della “ragione” fosse puntigliosamente da evitare da parte di un Papa e di un teologo cattolico, perché tema scabroso dopo che la modernità secolarizzata ha invocato infinite volte, contro le “metafisicherie” della Chiesa Romana, l’appagante recupero di una razionalità pura sotto le insegne di un esasperato razionalismo. Può pertanto apparire sorprendente la continua presenza di un discorso fondato sulla ragione in lettere encicliche e documenti magisteriali di Giovanni Paolo II, dell’allora cardinale Ratzinger, Benedetto XVI; anzi, la loro disinvoltura nel parlare della ragione e della dimensione razionale. Né è frutto di una interpretazione indebita la conclusione che, in quelle encicliche e in quegli atti magisteriali, veniva a concretarsi il più sincero e convinto elogio della ragione. Si apra il grande manifesto di Giovanni Paolo II, Fides et ratio, del 1998, e si vedrà il primo rigo destinato a sottolineare che «la fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità»; dove, riprendendo temi già espressi nell’enciclica Veritatis splendor, si intensifica la visione della ragione quale dimensione del soggetto congiuntamente coinvolta con la fede nella ricerca e percezione della verità, delle varie graduazioni della verità. Una ragione, che non è soltanto una «grande risorsa conoscitiva» tesa a rendere «l’esistenza personale sempre più degna»1, ma che è anche «intelligenza del mistero»2, accertamento cioè di un territorio ulteriore dove ad essa non compete di indagare, ma dove possono unicamente valere gli strumenti offerti dalla Rivelazione; una ragione che, come detto efficacemente dal Pontefice nel discorso del 1997 alla Università Jagellonica di Cracovia, è anche «disponibilità verso gli interrogativi che aprono l’accesso al mistero»; insomma, una ragione che si identifica nella dimensione autenticamente critica del soggetto, che gli segnala, pur rendendolo autonomo, i limiti naturali del suo sguardo e, conseguentemente, l’intuizione di ciò che sta al di là e al di sopra. Ma c’è un riferimento preciso, che non si può mancare di mettere in rilievo, perché mi sarà prezioso quando – da giurista – affronterò tra poco il rapporto ragione/diritto, ed è quello fatto al pensiero di San Tommaso d’Aquino, alla sua «novità perenne»3, alla «genialità del suo intuito profetico»4, alla provvedutezza con cui disegna l’uomo come soggetto razionale, affidando alla ragione una funzione dallo straordinario spicco: nella analisi tomista essa è, infatti, fondativa della sua autonomia rispetto alla natura cosmica e alla società, ma, allo stesso tempo, lo immerge inestricabilmente nella prima e nella seconda. Il soggetto razionale, a differenza del soggetto volitivo, non è mai realtà insulare avulsa da legami, ma è necessariamente un personaggio al centro di un tessuto di relazioni che lo legano alle cose e agli altri. L’enorme insegnamento di San Tommaso, ascoltabile con gran profitto proprio oggi, è di costruire un uomo che la sua essenza razionale proietta al di fuori della singola individualità e delle sue chiusure egoistiche, giacché la ragione – imperniata in un’attività conoscitiva – non è mai auto-referenziale ma – all’opposto – valorizza il contesto oggettivo (sociale e naturale) in cui il singolo si situa. Se l’atto di volontà, nella sua auto-referenzialità, può ben colorirsi di superbia, l’atto razionale si incarna in un supremo gesto di umiltà, giacché nel conoscere il soggetto ha sempre bisogno di una realtà oggettiva a lui esterna con la quale misurarsi. Quanto si è finora detto, sulla base soprattutto della grande enciclica giovannea del 1998, trova una sua prosecuzione e riaffermazione nel magistero dell’attuale Pontefice, con riferimenti specifici nel confronto dialettico del 2004 fra il cardinale Ratzinger e lo storico Ernesto Galli della Loggia5, nel discorso di Benedetto XVI a Ratisbona e nella allocuzione approntata per il mancato incontro del gennaio 2008 con l’Università “La Sapienza” di Roma. Rilevantissimo ai nostri fini, perché intensamente espressivo, il confronto or ora ricordato di Joseph Ratzinger con Galli della Loggia, dove la ricchezza del pensiero tomista diventa ricchezza della posizione dialettica del teologo cattolico del 2004: la razionalità è individuata come «postulato e condizione del cristianesimo», Dio stesso è colto quale ragione creatrice che si estrinseca verso il mondo cosmico e umano, mentre la voce della ragione - intrinseca ed essenziale al soggetto umano -, muovendo dal profondo dello interior homo, gli fa cogliere la ragione fondante del mondo, e lo colloca all’interno di un ordine naturale e sociale quale creatura tipicamente relazionale. La possente costruzione dell’Aquinate, formulata con acuta lucidità nel maturo medioevo sapienziale, trova parole nuove nella voce dell’odierno teologo, ripetendo però senso e posizione del soggetto. E si combatte con lealtà e sincerità quella che appare al Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il carattere (ma anche il marchio negativo per un osservatore cattolico) della modernità a-cristiana e anti-cristiana, e cioè l’assolutizzazione dell’io, la divinizzazione della soggettività, l’assoluta insularità ed auto-referenzialità del singolo soggetto umano. Le implicazioni sul piano giuridico Il lettore, che ha scorso con attenzione quanto sino a ora scritto, avrebbe il sacrosanto diritto di nutrire alcuni dubbi e di porsi alcune domande: l’elogio della ragione di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, risolvendosi in un discorso teologico-filosofico, non è del tutto slegato dalla imprescindibile carnalità storica del diritto? Pertanto, a che serve – almeno per il giurista – tutto il lungo sproloquio iniziale? La risposta appare chiara: anche se le precisazioni fondamentali accennate sopra vertono sul tema generale del rapporto tra fede e ragione, in quelle sono contenuti dei semi preziosi per poter mettere adeguatamente a fuoco il rapporto ragione/diritto, ragione/diritti, e soprattutto per metterlo a fuoco in rapporto alle evenienze oggi emergenti. È, infatti, proprio a questo fine che il giurista è chiamato a fare suo il messaggio magisteriale circa l’elogio della ragione e a calarlo e a compenetrarlo con la dimensione giuridica, giacché la valorizzazione della razionalità del diritto sembra particolarmente fruttuosa oggi che la post-modernità registra la sofferenza derivante da talune costruzioni giuridiche moderne ed esige pertanto anche un forte ripensamento. Joseph Ratzinger, nell’intervista a Galli della Loggia, aveva schiettamente indicato (e, implicitamente, condannato) che «coscienza, nella modernità, diventa la divinizzazione della soggettività», con la perdita di quel bene inabdicabile che – per il soggetto – non può non consistere nel tessuto di rapporti con l’altro, con gli altri; tessuto che non è soltanto sua ricchezza ma anche la condizione della sua storicità, cioè della sua posizione nella storia della salvezza. Per lo storico del diritto gli ammonimenti ratzingeriani del 2004 hanno dato una sostanza teologico-filosofica a una diagnosi storico-giuridica della modernità, finalmente sottratta alle edulcorazioni apologetiche della cultura borghese e finalmente recuperata a una immagine impietosamente oggettiva. Sul piano giuridico siamo ancora vittime dell’abilissima propaganda illuministica e post-illuministica, che ci ha trasmesso un disegno tutto positivo delle conquiste moderne. Conquiste, senza dubbio, né mi sentirei di negarlo: è conquista il superamento dell’assetto cetuale della società perdurante iniquamente fino al 1789; è conquista la affermazione della uguaglianza giuridica di ogni cittadino; è conquista la affermazione (ed enumerazione in un catalogo preciso) di situazioni soggettive ritenute presidio sicuro del soggetto e intoccabili dall’arbitrio del potere politico. Tutte conquiste, però immobilizzate, inchiodate e anche devitalizzate da quello che è un vizio delle analisi rifondative moderne, la astrattezza. Vizio e – aggiungo – abilissima strategia. Cerchiamo di spiegarci meglio. La modernità e la sua strategia dell’astratezza Alle radici della modernità sta certamente il giusnaturalismo moderno, ossia il tentativo di sottrarre il soggetto alle pesanti forzature operate su di lui dalla vicenda storica e dalle religioni rivelate, riscoprendolo in una sua natura pretesa come genuina, primigenia, ossia sussistente prima che intervenissero contaminazioni deformanti. E si disegnò uno stato di natura – pre-storico, pre-sociale, pre-politico – che non era mai esistito sulla faccia della terra, che era dunque nulla più di un supremo artificio, ma che serviva egregiamente a dare fondazione alle nuove costruzioni della società e del soggetto che la civiltà borghese si accingeva ad edificare. Più sopra abbiamo detto “vizio” e “strategia”, e non a torto: vizio, perché lo stato di natura, collocato fuori del tempo e dello spazio, non era – né poteva essere – popolato da uomini in carne ed ossa ma da modelli di uomo, da individui astratti; strategia, perché questi individui erano colti nella loro assoluta e solitaria individualità, tutti affaticati dall’unico dovere di auto-conservazione individuale a cui erano chiamati da una vaga divinità di sapore panteistico; una strategia, anche perché erano tutti situati nel vuoto pneumatico di una rarefatta astrattezza. La valenza strategica risalta con evidenza se si pone mente che, in tal modo, si offriva una fondazione “naturale” all’individualismo più egoistico, che si offriva – per di più – grazie alla astrattezza del nuovo paesaggio giuridico, una possente legittimazione filosofica ed etica all’individuo socialmente ed economicamente forte. Due esempi sono chiarificatori per il lettore non-giurista: affermare che ogni soggetto, grazie alla uguaglianza, non aveva limitazioni nell’accesso alla proprietà dei beni significava salvaguardare il proprietario nella sua felice situazione possessoria, giacché il mancato accesso diventava ormai imputabile soltanto a pigrizia e inettitudine; affermare che ogni soggetto aveva una pari dignità giuridica all’interno di ogni contratto, significava soltanto privilegiare il contraente forte e il suo reale potere nella effettività dei rapporti. La modernità fece dell’astrattezza il cemento con cui costruire formalmente l’edificio socio-giuridico: tutto vi era contemplato come astratto, cioè come abs-tractus, separato e svincolato dal contesto reale, galleggiante su di esso senza concrete radici. E ne risultarono ingigantiti gli individui, soprattutto gli abbienti, i proprietari, trasformati in microcosmi autoreferenziali forniti di una costellazione di interessi e diritti puramente individuali. Il paesaggio socio-politico-giuridico, cancellata ogni ingombrante formazione sociale ad eccezione della famiglia naturale, si contrasse in un palcoscenico ristretto popolato dal macro-individuo Stato e dai micro-individui soggetti singoli, ciascuno connotato dalla massima libertà e dalla massima indipendenza, ciascuno connotato dalla dimensione psicologica della volontà che sembrava fatta apposta per compierne la perfetta auto-referenzialità. E tutto un ordine giuridico sembrò teso a fondarsi sulla volontà dello Stato e su quella del singolo, sulla legge, da un lato, e sulla proprietà e sui suoi strumenti di circolazione, dall’altro. Tutto – lo abbiamo detto – all’insegna della astrattezza: astratto dalla società era lo Stato/persona, la cui volontà suprema si manifestava nella legge; astratto dalla comunità era il proprietario, grazie a quel potere sulle cose che una tecnica giuridica antica qualificava come ius excludendi omnes. Insomma, un soggettivismo giuridico esasperato, che diventava un altrettanto esasperato volontarismo giuridico. La dimensione intimamente razionale del diritto Oggi che l’edificio della modernità giuridica è in crisi profonda, oggi che – lo si voglia o non – lo Stato appare sempre più incapace a ordinare socialmente e giuridicamente la comunità generale, la società come comunità di comunità; oggi che l’individuo singolo fa sempre più i conti con l’effettività delle forze socio-economiche e con le formazioni sociali nelle quali risulta sempre più immerso; oggi si impongono dei recuperi urgenti proprio nel senso di recuperi della dimensione razionale del diritto, e proprio per ciò che la razionalità viene ad esprimere: umiltà, proiezione all’esterno del microcosmo, scoperta e conseguente lettura di un ordine scritto nella oggettività delle cose. È qui che anche per il giurista si innesta fecondo il magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI; è qui che deve farci riflettere il riferimento all’apparentemente remoto insegnamento tomista. Non si tratta di rinnovare oggi professioni di neo-tomismo, anche dopo aver constatato i limiti di taluni movimenti otto-novecenteschi della riflessione cattolica. Né tanto meno si tratta di proporre, come insensatamente si sente affiorare su qualche bocca anche di recente, un medioevo giuridico prossimo venturo. Non si tratta, infatti, di chiedere al passato dei modelli coartanti per il presente e il futuro; si tratta più semplicemente di chiedere ad alcuni scavi riflessivi del passato – per esempio, quello di San Tommaso, corifeo di una compiuta visione medievale – di fungere da forte momento dialettico per arricchire la nostra coscienza attuale, irrobustirla, e pertanto renderla più critica, cioè meno prona all’accettazione dei luoghi comuni imperversanti e delle mitologie tramandateci come traguardi ultimi e irremovibili. San Tommaso è per il giurista odierno illuminantissimo quando riduce il Principe, il titolare del supremo potere, a un lettore della realtà oggettiva e la legge a un «ordinamento della ragione»6; quando riduce il comando, ossia la manifestazione più volitiva e potestativa che si possa immaginare, ad «atto della ragione ordinante»7. Dove è chiaro il tentativo di cancellare arbitrii e soggettivismi esasperati nel territorio politico-giuridico e recuperare politica e diritto a una dimensione razionale. In questa ottica, il diritto è assai più ordinamento che comando (norma), è assai più contemplazione attenta – registrazione fedele – della realtà da ordinare con i suoi valori e le sue esigenze, che espressione d’un potere e d’una volontà (con la mala conseguenza di snaturare l’interpretazione giuridica nella spasmodica ricerca della volontà racchiusa in un testo normativo). Io ho scritto e riscritto in questi ultimi anni che occorre un ripensamento profondo della percezione e visione del diritto offertaci dalla modernità situata alle nostre spalle; che una visione normativistica, tutta protesa a valorizzare il potere numinoso di quel novello Giove che è il moderno legislatore, deve cedere a una visione ordinamentale dove abbia voce decisiva la società nella sua complessità. Né si tratta di cambiare e aggiornare un vocabolario, passando da norma ad ordinamento. Parlar di “norma” significa infatti guardare al diritto dai palazzi alti del potere, mentre parlar di “ordinamento” significa – al contrario – imporre la percezione salvante che il diritto altro non è se non la società auto-ordinantesi grazie alla osservanza di regole organizzative, osservate perché intuite come valori diffusi. Insistere sulla dimensione intimamente razionale del diritto porta pienamente a un siffatto rilevantissimo risultato. L’elogio della ragione, che riprendo volentieri dall’Aquinate, dal passato Pontefice e da quello regnante, è per l’universo giuridico colmo di una carica fortemente incisiva: vincendo le ipoteche riduttive della modernità, mandando in soffitta gli snaturamenti cui questa stessa modernità ha sottoposto il diritto nel tentativo di vincolarlo strettissimamente al potere politico, si arriva a valorizzare la sua natura più profonda permettendogli di essere specchio fedele non dell’apparato potestativo statuale, bensì della società in tutta la sua complessità e ricchezza. La persona nel suo tessuto relazionale è il soggetto del diritto Sia consentito di aggiungere una chiarificatrice riflessione conclusiva. È certamente inabdicabile assumere il soggetto a perno dell’ordinamento giuridico. Il diritto, nato nella storia umana perché frutto della storia umana, non può che avere una finalità essenziale: è stato generato hominum causa, né potrà mai abdicare da questa consegna rigorosa. Il soggetto, però, che il diritto rispetta, tutela, incentiva non può essere l’individuo microcosmo della modernità, ma piuttosto una persona in carne ed ossa immersa al centro di un tessuto relazionale di diritti e di doveri, sempre pensata in dialettica con l’altro e inserita in formazioni sociali che la arricchiscono e ne incrementano lo spessore. Il soggetto deve ritrovare le sue naturali radici per poter ritrovare un ruolo protagonistico nell’attuale complessità; e ciò sarà possibile se si vorrà deporre quel soggettivismo esasperato che è stato la divisa e il programma della modernità. Bisogna riscoprire la necessaria dimensione oggettiva del soggetto, la quale non può che concretarsi nella riscoperta di tre dimensioni radicali, cioè di radici profonde: - una dimensione comunitaria, che lo costringa a fare i conti con l’alterità e con interessi e valori sovrastanti la propria egoistica ed edonistica individualità; - la dimensione della tradizione, che, rendendo il soggetto anello di una catena che arriva fino a lui, lo riporti alla virtù dell’umiltà e dell’ascolto; - la dimensione della natura delle cose quale ulteriore lezione di umiltà e ulteriore invito all’ascolto. Il moderno soggetto di diritto, così disarticolato e così sradicato, è bene relegarlo in un passato che non è più presente e che non potrà mai diventare futuro. Tutto sarà più facile, se cominciamo ad abituarci a una visione del diritto più come ordinamento che come potere. Ordinamento: una nozione preziosa, dove soggettivo e oggettivo si integrano e si armonizzano per arrivare a un diritto capace di seguire lo svolgersi e il mutarsi del mondo sociale senza fargli violenza.
Note e indicazioni bibliografiche 1 Giovanni Paolo II, Fides et ratio, n. 5. 2 Giovanni Paolo II, Fides et ratio, n. 13. 3 Così si intitolano i nn. 43 e 44 di Fides et ratio. 4 Ibidem, n. 43. 5 Se ne veda il testo su Il Foglio del 27/28 ottobre 2004. 6 Tommaso D’Aquino, Summa Theologica, Prima Secundae, q. 90, art. 4. 7 Tommaso D’Aquino, Summa Theologica, Prima Secundae, q. 17, art. 1.