Quadrimestrale di cultura civile

Polimorfismo imprenditoriale ed economia sociale di mercato

di Emanuele Cusa / Professore associato di Diritto commerciale, Università di Milano-Bicocca

Tre domande
Le forme giuridiche di esercizio dell’impresa sono tutte eguali nel realizzare i princìpi delle Costituzioni economiche dell’Unione europea e dei suoi Stati membri?
È giusto che l’Unione europea tenga conto del polimorfismo imprenditoriale nel regolare e promuovere l’economia europea?
Di quale libertà godono gli Stati membri dell’Unione europea, se vogliono favorire determinate forme imprenditoriali senza violare la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato?
In questo breve scritto cercherò di rispondere a queste tre domande.

Nuovi modelli organizzativi delle imprese
Gli Stati sono sollecitati a intervenire in campo economico, concependo soluzioni giuridiche atte a far tornare l’economia al servizio (non più della finanza, ma) delle persone. Indirizzando lo sguardo all’ordinamento giuridico comunitario e italiano, ciò significa che il diritto dovrebbe contribuire a organizzare “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva [rispetto al resto del mondo], che mira alla piena occupazione e al progresso sociale” (Trattato sull’Unione europea, art. 3, par. 3), ovvero un’economia funzionale al “pieno sviluppo della persona umana” (Costituzione, art. 3, comma 2°), la quale realizza contemporaneamente se stessa e la comunità in cui opera specialmente con il proprio lavoro» (Costituzione, artt. 1, comma 1°, 2 e 4).
Sono convinto che alcune delle soluzioni giuridiche sopra evocate possano essere trovate riflettendo sui diversi modelli imprenditoriali, poiché le caratteristiche di una data economia di mercato dipendono anche dagli operatori che in esso concorrono. Più precisamente, essendo preminenti nel mercato intracomunitario gli imprenditori entificati (cioè esistenti in quanto giuridicamente creati), l’economia dell’Unione europea è influenzata dal loro regime organizzativo (legale e negoziale); quest’ultimo, infatti, incide sia sui rapporti interni (si pensi alla dialettica tra lavoratori e finanziatori), sia sui rapporti esterni (come quelli con i clienti-consumatori e con i competitori) all’impresa. Dunque, una migliore regolamentazione dei diversi modelli organizzativi delle imprese (assieme a una più razionale tassazione dei redditi da capitale e da lavoro) può certamente contribuire a rendere l’economia europea più a misura delle persone.
Se vi fossero forme imprenditoriali maggiormente sinergiche con le Costituzioni economiche europee, l’Unione europea e i suoi Stati membri non dovrebbero limitarsi a tutelare la concorrenza intracomunitaria, ma dovrebbero anche promuoverla nel rispetto delle finalità per cui la concorrenza è tutelata, favorendo, appunto, la capacità competitiva delle forme imprenditoriali più conformi con le predette Costituzioni. In effetti, la concorrenza tra imprese è un bene non assoluto, ma strumentale a che il maggior numero possibile di cittadini stia meglio.

Modelli di impresa e legislazione
A mio parere, meritano una specifica promozione pubblica i modelli imprenditoriali non esclusivamente lucrativi (tra cui spicca quello cooperativo) per le seguenti cinque ragioni:
se l’economia comunitaria (e italiana) deve tendere alla piena occupazione, si devono preferire modelli d’impresa a più alta intensità di lavoro;
se la democrazia economica rafforza e rende più stabile la democrazia politica, le forme democratiche d’impresa devono essere favorite;
se si danneggia l’impresa adottando perlopiù scelte gestorie di breve periodo, occorre agevolare le imprese la cui struttura proprietaria premi (o comunque non disincentivi) le scelte gestorie di lungo periodo;
se cresce la diseguaglianza tra ricchi e poveri, occorre premiare i modelli imprenditoriali capaci di migliorare la distribuzione della ricchezza nel momento in cui viene prodotta;
se la cooperativa trasforma il consumatore in produttore, questo modello consente al consumatore di tutelare meglio (non dovendo ricorrere a intermediari) i suoi interessi economici.
La promozione pubblica dei modelli imprenditoriali non esclusivamente lucrativi va però condotta nel rispetto del diritto comunitario, poiché, altrimenti, le relative misure nazionali costituiscono illegittimi aiuti di Stato.
La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), per approssimazioni successive, determina i confini della nozione comunitaria di aiuti di Stato e con ciò gli spazi di intervento degli Stati membri nelle loro rispettive economie. Per quanto mi consta, in tutta la giurisprudenza della CGUE solo in un caso non è stato qualificato come aiuto di Stato una misura nazionale che favoriva determinate imprese unicamente sulla base della loro specifica forma giuridica; mi riferisco alla sentenza c.d. Paint Graphos del 2011, nella quale la CGUE ha stabilito che le agevolazioni fiscali riconosciute alle cooperative italiane non costituiscono aiuto di Stato, qualora le beneficiarie di tale promozione siano vere cooperative (cioè abbiano le caratteristiche tratteggiate in tale sentenza).
Che i modelli d’impresa non esclusivamente lucrativi debbano essere visti con un occhio di riguardo dal legislatore (europeo e nazionale) è provato sia dalle ripetute e recenti prese di posizione di alcune istituzioni comunitarie (Parlamento europeo, Commissione europea, Comitato economico e sociale europeo), sia dalle stesse Costituzioni di taluni Stati membri, ove si impone addirittura di promuovere i modelli in parola.

La persona al centro
Probabilmente, la riscontrata primazìa del modello di vera cooperativa tra quelli alternativi ai modelli di società lucrativa, discende dal fatto che la cooperativa è governata:
dal principio della preminenza della persona (usando le parole della CGUE nel caso Paint Graphos), secondo l’ordinamento comunitario;
dai princìpi personalista e solidarista (sanciti nell’art. 2 della Costituzione, di cui l’art. 45 della Costituzione rappresenta una delle declinazioni più significative nella disciplina costituzionale dei rapporti economici), secondo l’ordinamento italiano.
Questi ultimi due princìpi si fondano sulla centralità (non dell’individuo, bensì) della persona, intesa nella sua connaturata dimensione relazionale-sociale, da cui discendono armoniosamente non solo diritti inviolabili, ma anche doveri di solidarietà.
La centralità della persona diventa allora la colonna portante nel costruire sia il nostro Stato (nel senso che questo esiste in funzione della persona, e non viceversa), sia le vere cooperative (nel senso che queste si giustificano in funzione della loro capacità di rispondere direttamente ai bisogni dei cooperatori mediante l’impresa mutualistica organizzata in modo democratico).
Grazie alla centralità della persona, si può individuare anche il giusto rapporto tra lo Stato e le formazioni sociali di cui all’art. 2 della Costituzione (di cui le vere cooperative sono un’esemplificazione): il primo deve riconoscere e sostenere le seconde (se queste consentono lo sviluppo della persona nella sua intrinseca relazionalità), concorrendo così entrambi alla costruzione del bene comune.
Ma, allora, il principio di sussidiarietà orizzontale (scaturente dai princìpi personalista e solidarista sanciti nell’art. 2 della Costituzione) non attiene unicamente al rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini, ma, più ampiamente, innerva il rapporto tra Stato-istituzione e Stato-comunità, ogniqualvolta si debbano organizzare le attività d’interesse per la Repubblica (tra le quali sono certamente da annoverare quelle imprenditoriali, come insegna drammaticamente l’attuale crisi).
Pertanto, implementare la sussidiarietà orizzontale, disciplinando come le diverse forme d’impresa possano contribuire all’economia nazionale, non solo significa porre mano alla necessaria riforma dello Stato sociale, favorendo l’ingresso delle imprese private nel mercato dei servizi sociali, ma significa anche, e più ampiamente, riconoscere l’esistenza di modelli imprenditoriali che, se utilizzati autenticamente, agevolano le persone a collaborare tra loro in modo più efficace.
Dunque, la presenza di ben congegnate forme imprenditoriali private determina i seguenti due vantaggi:
facilita l’adempimento:
- del nostro dovere di fraternità ai sensi dell’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
- del nostro dovere di solidarietà ai sensi dell’art. 2 della Costituzione;
- del nostro dovere di svolgere “un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4, comma 2°, della Costituzione);
contribuisce alla realizzazione del bene comune, il quale (come la storia ci insegna) non è costruibile se il relativo compito è delegato interamente (o comunque eccessivamente) allo Stato-istituzione.
Il primato riconosciuto dalla CGUE al modello cooperativo, tra quelli alternativi alle società lucrative, è per me corretto storicamente e tecnicamente:
storicamente, poiché il modello cooperativo è stato concepito dai legislatori nazionali europei a partire dalla seconda metà del XIX secolo, proprio come alternativa alle società lucrative, non ritenendosi invece, né ieri né oggi, le associazioni e le fondazioni come modelli ottimali per esercitare (in via esclusiva o principale) un’attività economica;
tecnicamente, poiché il diritto delle cooperative, nella gran parte degli Stati membri, contempera meglio (se rapportato al diritto delle associazioni e delle fondazioni) i diversi interessi da tutelare (da quelli dei membri dell’ente a quelli degli aspiranti membri o dei creditori dell’ente medesimo) in presenza di un’organizzazione imprenditoriale.
Se poi si aspira ad avere ordinamenti giuridici il più possibile razionali nella loro architettura interna, non va dimenticato che il modello cooperativo è regolabile mediante importanti rinvii a quei segmenti della disciplina delle società lucrative che determinano un’ottimale organizzazione imprenditoriale funzionalmente neutra; il che realizza vantaggiosi (specialmente in un periodo di ipertrofia normativa) risparmi di regole giuridiche.

La “vera” cooperativa
In conclusione, le cooperative, se vere, meritano di essere favorite nell’Unione europea in ragione del fatto che questa particolare forma giuridica d’impresa è governata – come ci ha ricordato la CGUE – dal principio della preminenza della persona.
Questo principio – antitetico a quello che potrebbe ricavarsi dall’individualismo (la cui formulazione estrema affermerebbe l’individuo come valore assoluto e considererebbe la comunità come valore nullo) – si declina nelle seguenti quattro caratteristiche della vera cooperativa:
democratica, poiché nell’organizzazione della cooperativa si conta non per quello che si ha, ma per quello che si è;
mutualistica, poiché l’impresa cooperativa si giustifica nella misura in cui essa risponda direttamente ai bisogni dei soci;
non speculativa, poiché nella cooperativa il capitale è servente all’impresa mediante la quale i soci soddisfano i loro interessi che non possono essere speculativi;
solidaristica, poiché la parte indisponibile del patrimonio della cooperativa deve essere destinata a finalità altruistiche, poiché la cooperativa deve essere aperta (compatibilmente con l’esercizio di un’attività da preservare almeno come economica) all’ingresso di altri portatori degli stessi bisogni degli attuali soci, e poiché il successo della cooperativa non può essere slegato dallo sviluppo sostenibile della comunità ove essa opera (atteso che uno stesso territorio accomuna chi è proprietario della cooperativa e chi è portatore del bisogno da soddisfare mediante l’impresa mutualistica).

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