L’Italia assicura alla libertà religiosa una protezione giuridica da considerarsi senz’altro tra le migliori esistenti, in un panorama mondiale che, come già osservato1, vede molti Stati non offrire adeguata tutela a questo diritto e persino negarlo espressamente. Un “primato”, peraltro, di cui non è il caso di troppo vantarsi, dato che la legislazione italiana in materia risulta datata, disorganica, non del tutto armonica con gli stessi principi costituzionali. Basti ricordare che è tuttora vigente, pur con alcune depurazioni, una legge del 1929 che già nella sua titolazione - “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato” - si rivela ispirata a una concezione delle confessioni religiose come realtà che il potere, a certe condizioni, può ammettere e tollerare, e non come espressioni sociali e istituzionali di un diritto fondamentale della persona da riconoscere e valorizzare. Il problema è noto da tempo e, benché non sia fonte di contrapposizioni frontali tra maggioranza ed opposizione, non ha ancora trovato soluzione. Un disegno di legge destinato a rimediare all’inconveniente fu presentato, senza successo, dal governo Prodi nel 1997 e ripresentato poi, senza variazioni sostanziali, dal governo Berlusconi nei primi mesi del 2002, con il titolo “Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi”. Recentemente il Presidente del Consiglio ha manifestato l’intenzione di adoperarsi per accelerare l’iter parlamentare di approvazione. Ai fini di una informazione essenziale sui contenuti di questo progetto, si può innanzitutto ricordare che esso, nel suo primo articolo, riconosce formalmente “la libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona”, garantendolo “a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell’uomo, ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia”. Si specificano poi i contenuti di tale libertà, individuati nel diritto di professare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda; di osservarne i riti e di esercitarne il culto in privato e in pubblico. Si stabilisce che tale libertà non può essere soggetta a limitazioni diverse da quelle previste dalla Costituzione, e si precisa che essa comprende il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. Ne deriva che nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni per le proprie convinzioni in materia religiosa, che comunque non è obbligato a dichiarare. Le altre norme di questo primo capo concernono profili più specifici che qui ci si limita ad accennare. Alcune sono finalizzate a maggiormente dettagliare i contenuti della libertà religiosa, come, ad esempio, il diritto di partecipare alla vita e alla organizzazione della propria confessione senza ingerenze da parte dello Stato. Altre riguardano materie determinate, quali l’esercizio della libertà religiosa nelle strutture obbliganti (ospedali, carceri, caserme) e nei luoghi di lavoro, le prerogative dei ministri di culto, il matrimonio o l’insegnamento nelle scuole. Il testo originario prevedeva che i minori, dal quattordicesimo anno di età, potessero compiere autonomamente le scelte pertinenti l’esercizio del diritto di libertà religiosa. La norma aveva suscitato qualche polemica e, nonostante qualche ragione a suo favore, è stata soppressa nel corso dei lavori parlamentari. Una decisione discutibile, mentre appare decisamente inaccettabile che, contestualmente, sia anche scomparsa la menzione del diritto dei genitori a istruire ed educare i figli in coerenza con la propria fede. Delineati così i profili individuali e personali della libertà religiosa, il disegno di legge passa a trattarne gli aspetti sociali e istituzionali, dedicando il suo secondo capo a “confessioni e associazioni religiose”. In merito è opportuno ricordare che la Costituzione, mentre prevede espressamente che le diverse confessioni possano ricevere un trattamento giuridico differenziato, esclude qualunque forma di discriminazione per quanto concerne la loro libertà. Sancisce, infatti, come noto: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” (art. 8, c. 1). Il disegno di legge ha cura di specificare i contenuti di tale “eguale libertà”, precisando che essa comprende, tra l’altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all’esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di valorizzare le proprie espressioni culturali. Si pone poi specifica attenzione alla esigenza delle confessioni di disporre degli strumenti giuridici necessari per poter agire nei diversi settori della vita associativa e nei rapporti patrimoniali. A tale scopo si prevede che esse possano chiedere, secondo procedure precisamente determinate, la personalità giuridica. Questa può essere concessa solo qualora i rispettivi statuti, oltre a presentare tutti i requisiti previsti, non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e non contengano disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell’uomo. Non mancano agevolazioni di carattere fiscale, in quanto si prevede che la legge stabilisca i casi nei quali le confessioni dotate di personalità giuridica, come pure le attività dirette a scopi religiosi, siano equiparate sotto il profilo tributario agli enti e alle attività con fini di beneficenza o di istruzione. Infine, circa il terzo capo del progetto, è sufficiente avvertire che esso riguarda esclusivamente le procedure da seguire per attuare l’art. 8 della Costituzione, là dove stabilisce che i rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Una previsione che finora ha trovato concreta attuazione solo per Valdesi, Avventisti, Pentecostali, Ebrei, Luterani, Battisti2. È il caso di precisare che le relative leggi, così come gli Accordi Concordatari con la Chiesa Cattolica, non sarebbero né modificati né pregiudicati dalla approvazione del disegno di legge. Da questa rapida ed essenziale esposizione del progetto all’esame della Camera dei Deputati, risulta evidente che esso si propone, essenzialmente, da un lato di riordinare organicamente la legislazione in materia e dall’altro di dare piena attuazione ai principi costituzionali e alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Pur non mancando di profili innovativi, non introduce quindi mutamenti tali da alterare significativamente il regime vigente, che resta sostanzialmente confermato. Sono, perciò, del tutto fuori luogo le voci allarmistiche di chi si oppone alla approvazione di questa legge prospettando il pericolo che essa favorisca l’islamizzazione del Paese, lasci spazio ai fondamentalismi, allenti la vigilanza sul terrorismo, o, per lo meno, determini l’emarginazione del cattolicesimo. A questo proposito va ricordato che, nel corso di una audizione informale in sede parlamentare, il Segretario della Conferenza Episcopale Italiana ha riconosciuto la necessità di superare la legislazione del 1929, osservando che la stessa nozione di “culto ammesso” risulta stridente con gli insegnamenti della Chiesa che richiedono “di non limitarsi alla dimensione della mera tolleranza e di procedere a un pieno riconoscimento della libertà religiosa in tutte le sue dimensioni”3. Una valutazione positiva del progetto nel suo complesso non implica, ovviamente, che esso sia condivisibile in tutti gli aspetti. Si tratta di un testo datato, che ricalca in larga misura un progetto elaborato nel 1990, e che dovrebbe essere rivisitato alla luce dei mutamenti intervenuti nella società italiana e nell’ordinamento giuridico del Paese in questi ultimi quindici anni. In particolare è da evitare la pretesa che tutte le confessioni religiose presenti nel nostro Paese abbiano, se non proprio un diritto, almeno una legittima aspettativa a sottoscrivere specifiche Intese con lo Stato. A parte ogni altra considerazione, è di tutta evidenza che una moltiplicazione di questi patti comporterebbe una frammentazione del quadro giuridico, tanto più inaccettabile se si considera che, secondo una attendibile stima, le aggregazioni di carattere religioso presenti in Italia sono già più di cinquecento e potrebbero prossimamente superare il migliaio. D’altro canto alcune modifiche del testo originario introdotte in sede parlamentare per far fronte ad esigenze sopravvenute, risultano notevolmente criticabili, come, ad esempio, l’estensione delle prerogative dei ministri di culto a non meglio identificate “guide spirituali”, successivamente soppressa. La più che giusta esigenza di approfondire in sede parlamentare tutti i possibili problemi non deve assolutamente comportare un rinvio sine die della approvazione della legge, poiché, anche qui, il meglio potrebbe rivelarsi nemico del bene.
Note e indicazioni bibliografiche
1 Vedi G. Feliciani, La Chiesa Cattolica per la libertà religiosa, in “Atlantide”, n. 3, p. 50.
2 Nel 2000, sono state sottoscritte Intese con i Testimoni di Geova e i Buddisti, non ancora approvate dal Parlamento
3 Per più ampie notizie vedi Feliciani, art. cit.,.