Quadrimestrale di cultura civile

Approfondimento. Il fenomeno associativo nella Dottrina Sociale della Chiesa

di Giorgio Feliciani / Ordinario di Diritto canonico, Università Cattolica di Milano

Tra libertà associativa e principio di sussidiarietà intercorre una relazione tanto stretta che la loro proposizione nella Dottrina Sociale della Chiesa avviene sempre contestualmente, fin dalla prima enunciazione formale ed esplicita, offerta dall’enciclica Rerum novarum del 1891. In essa Leone XIII, trattando delle associazioni operaie, avverte che per «naturale inclinazione», l’uomo, conoscendo la «propria debolezza», è portato a unire le proprie forze a quelle degli altri uomini, dando così vita non solo alla «società civile», cioè agli Stati, ma anche «ad altre particolari società, piccole certamente e non perfette»1, vale a dire alle associazioni. Il diritto di associazione deriva, dunque, dalla natura stessa dell’uomo, e più precisamente dalla sua «naturale socialità», e, di conseguenza, il potere civile non può impedirne l’esercizio dal momento che il suo compito è quello di tutelare i diritti dell’uomo, non di distruggerli. Questi insegnamenti, più volte richiamati dai pontefici successivi, sono ripresi e sviluppati da Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in terris del 1963 dove si avverte che dall’intrinseca socialità degli esseri umani deriva non solo il diritto di associazione, ma anche quello di riunione. Una precisazione non priva di importanza in quanto, se la libertà associativa comporta necessariamente anche quella di riunirsi, quest’ultima può e deve potersi esercitare anche in incontri di carattere puramente, per così dire, occasionale, come per esempio assemblee e pubbliche manifestazioni collettive. Inoltre questa enciclica, contro qualunque pretesa dei pubblici poteri di imporre alle associazioni un’unica forma organizzativa, predeterminata per legge, rivendica il loro diritto di adottare la struttura ritenuta più idonea al perseguimento delle proprie specifiche finalità, da perseguirsi comunque con azioni pienamente libere e responsabili. Va, in particolare, rilevato come Giovanni XXIII rifiuti categoricamente una concezione riduttiva dell’importanza del fenomeno associativo, che porti a considerarlo come una realtà puramente marginale ed eventuale nel contesto sociale: egli ritiene, infatti, che esso costituisca «un elemento necessario e insostituibile perché sia assicurata alla persona umana una sfera sufficiente di libertà e di responsabilità»2. Per un’adeguata comprensione di tutti questi insegnamenti è necessario tenere presenti alcune avvertenze. A prima vista può sorprendere che la Dottrina Sociale della Chiesa riconosca il diritto di associazione solo alla fine del secolo XIX. In realtà, si tratta di un ritardo solo apparente: da un lato l’esigenza di una formalizzazione, vale a dire di un’enunciazione esplicita, dei diritti umani si manifesta nella coscienza sociale e nella cultura giuridica dei Paesi democratici in tempi relativamente recenti; dall’altro l’insegnamento dell’enciclica Rerum novarum riguardo a tale diritto è nuovo solo per la sua formulazione; per il resto, come può già intuirsi dalle citazioni della dottrina di Tommaso d’Aquino da cui è suffragato, è del tutto consono alla tradizione della Chiesa. Né potrebbe essere altrimenti, dal momento che la stessa comunità cristiana da un lato può considerarsi anche come un libero aggregarsi di persone riunite dalla stessa fede, e, dall’altro, è caratterizzata, fin dai primi secoli della sua esistenza, da una molteplicità di spontanee aggregazioni di fedeli, dai più antichi ordini monastici agli attuali movimenti ecclesiali. A tale riguardo è significativo che Leone XIII, proprio mentre afferma il diritto di associazione che spetta a tutti gli uomini, contesti decisamente le misure repressive contro le associazioni e le congregazioni religiose che, a quel tempo, erano in vigore in non pochi Stati. Un altro fattore di sorpresa può essere costituito dal fatto che, a distanza di oltre quarant’anni, la più completa e organica enunciazione del diritto di associazione da parte del magistero rimane ancora quella dell’enciclica Pacem in terris. Al riguardo va però immediatamente rilevato che i pontefici successivi, e lo stesso Concilio Ecumenico Vaticano II, non dimostrano minore attenzione a questa prerogativa dell’uomo; preferiscono solo, invece di insistere sulla sua enunciazione in termini generali, occuparsi del suo concreto ed effettivo esercizio nei diversi, specifici ambiti della vita sociale. Così, per esempio, il Concilio, nella costituzione Gaudium et spes, ricorda che «tra i diritti fondamentali della persona umana bisogna annoverare il diritto dei lavoratori di fondare liberamente proprie associazioni»3. E nella dichiarazione Dignitatis humanae avverte che il diritto dei credenti in qualunque fede religiosa a «liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative, sociali»4 si fonda, oltre che sulla natura della religione, sulla «natura sociale dell’uomo». In tempi più recenti la Carta dei diritti della famiglia, pubblicata dalla Santa Sede nel 1983, afferma il diritto delle famiglie «di formare associazioni con altre famiglie ed istituzioni»5, e, nel 1991, l’enciclica di Giovanni Paolo II Centesimus annus ribadisce che «l’associarsi è un diritto naturale dell’essere umano e, dunque, anteriore rispetto alla sua integrazione nella società politica»6. Da parte sua il Catechismo della Chiesa Cattolica riconosce nella «creazione di associazioni» per i più vari scopi «tanto all’interno delle comunità politiche, quanto sul piano mondiale», una forma di «socializzazione» che, esprimendo «la tendenza naturale che spinge gli esseri umani ad associarsi al fine di conseguire obiettivi che superano le capacità individuali […] sviluppa le doti della persona, in particolare il suo spirito di iniziativa e il suo senso di responsabilità e «concorre a tutelare i suoi diritti»7. Tutti questi insegnamenti sono sinteticamente richiamati dal Compendio della dottrina sociale della Chiesa8, che, peraltro, non offre significative novità dal punto di vista teorico, privilegiando i profili specifici riguardanti le associazioni dei lavoratori. In ogni caso è del tutto comprensibile che il più recente magistero non si sia specificamente occupato in modo organico e dettagliato del diritto di associazione. Esso, ormai, è definitivamente acquisito alla coscienza civile al punto da essere espressamente sancito non solo dalle carte fondamentali di molteplici Stati, ma anche da numerose convenzioni internazionali. Basti in proposito ricordare come già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York, 10 dicembre 1948) all’articolo 20 riconosca a ogni individuo «il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica». Per quanto specificamente concerne l’Unione Europea, si veda l’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali sottoscritta nel 2000 a Nizza dai presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, dove si precisa che il rispetto di tale diritto si impone «a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico». È peraltro evidente che il diritto di associazione incontra necessariamente dei limiti, come del resto espressamente riconosce lo stesso Leone XIII. Infatti l’enciclica Rerum novarum non contesta minimamente la legittimità di un intervento dei pubblici poteri diretto a impedire o a reprimere le associazioni che «si prefiggano un fine apertamente contrario all’onestà, alla giustizia, alla sicurezza del consorzio civile». Al contempo, avverte però che in questo campo è necessario procedere «con somma cautela per non invadere i diritti dei cittadini, e non fare il male sotto pretesto del pubblico bene»9. Anche questa esigenza può considerarsi acquisita dalla coscienza civile, come dimostrano le numerose norme di carattere nazionale o internazionale che si impegnano a determinare in via preventiva e tassativa i casi che possono giustificare limitazioni del diritto di associazione. Così, per esempio, la nostra Costituzione (art. 18), mentre non consente che i cittadini si associno per fini «vietati ai singoli dalla legge penale», proibisce «le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare». Tra le convenzioni internazionali, merita inoltre specifica attenzione per la sua ampia formulazione, l’articolo 22, n. 2, del Patto relativo ai diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966) dove si esclude formalmente che il diritto di associazione possa «formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà». Tutto questo non deve però indurre a ritenere che nel mondo contemporaneo il diritto di associazione possa essere dovunque esercitato senza incontrare insormontabili ostacoli o gravi difficoltà. È purtroppo ben noto come in più di un Paese si assista a una sistematica violazione dei più elementari diritti umani con la conseguente negazione di qualunque libertà associativa. Ma anche in situazioni decisamente meno drammatiche e persino in Paesi di consolidata democrazia non mancano problemi, in quanto può accadere che i rispettivi legislatori, in ossequio a pregiudizi ideologici o a convenienze di carattere politico, prevedano limitazioni al diritto di associazione che, anche se precisamente circoscritte, risultino eccessivamente gravose e ultimamente inaccettabili. Ai fini di uno sviluppo e di una valorizzazione del fenomeno associativo, che gli consenta di realizzare tutte le sue potenzialità a vantaggio delle singole persone e dell’intera società, non basta però che il diritto di associazione venga solennemente sancito e formalmente rispettato: occorre anche che quanti intendono avvalersene non siano ostacolati o scoraggiati da altre disposizioni dell’ordinamento giuridico. Si pensi, per esempio, a norme che impongono alle associazioni complesse e tassative modalità di costituzione, defatiganti procedure per il conseguimento della personalità giuridica necessaria per il possesso di beni immobili e per l’acquisizione di donazioni e lasciti testamentari, gravosi regimi fiscali, penetranti controlli amministrativi. Del resto non è meno necessario che gli enti pubblici non monopolizzino la gestione delle varie attività di rilevanza sociale, in particolare i servizi alla persona, ma lascino sufficiente e adeguato spazio all’azione delle associazioni. Va infine rilevato che, come è largamente dimostrato dall’esperienza, l’esercizio del diritto di associazione può essere negato, impedito, ostacolato non solo dallo Stato, ma anche dall’intolleranza di altri soggetti, mossi da odi e pregiudizi di carattere sociale, etnico, politico, ideologico, religioso, o anche da interessi di natura economica.

Note e indicazioni bibliografiche 1 Leone P. P. XIII, Rerum novarum, Roma, 15 maggio 1891, parte II, C, n. 2, par. 37. 2 Ioannes P. P. XXII, Pacem in terris, Roma, 11 aprile 1963, parte I, A. 3 Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes» sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Roma 1965, n. 68. 4 Dichiarazione «Dignitatis humanae» sulla libertà religiosa, Roma, 7 dicembre 1965, n. 4 5 Pontificio Consiglio per la famiglia, Carta dei diritti della famiglia, Roma, 22 ottobre1983, art. 8. 6 Ioannes Paulus P. P. II, Centesimus annus, Roma 1991, n. 7. 7 Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, n. 1882 8 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004. 9 Leone P. P. XIII, Rerum novarum, Roma, 15 maggio 1891, parte II, C, n. 2, par. 38.

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