Alcuni Paesi non riconoscono in alcun modo la libertà religiosa. Occorre ricordare che il riconoscimento della dimensione religiosa risponde a una esigenza che ha la sua radice nella realtà stessa dell'uomo
Da più di cinquant’anni la comunità internazionale, nel quadro di un crescente interesse per i diritti umani, dedica specifica attenzione alla protezione della libertà religiosa. Basti ricordare la Dichiarazione universale del 1948, il Patto internazionale sui diritti civili e politici approvato dalle Nazioni Unite nel 1966, l’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa svoltasi a Helsinki 1975. Eppure, anche sotto questo profilo, la situazione rimane drammatica in non poche parti del mondo. Alcuni Paesi non riconoscono in alcun modo questo diritto umano, altri lo sanciscono a livello legislativo, ma poi ne ostacolano con ogni mezzo il concreto ed effettivo esercizio, in altri ancora i governi lasciano mano libera a fazioni intolleranti e violente quando non le appoggiano e favoriscono apertamente. La documentazione di questi soprusi è ampia, dettagliata e offerta da varie istituzioni di diversa ispirazione: da Amnesty International, all’Aiuto alla Chiesa che soffre, alle confessioni colpite. Non mancano, poi, anche nelle nazioni democratiche limitazioni e condizionamenti di minore gravità, al punto tale che, recentemente, un qualificato esponente della Santa Sede ha potuto affermare, suscitando una certa sorpresa, che non esiste quasi nessun Paese al mondo in cui la Chiesa fruisca di tutta la libertà a cui ritiene di avere diritto. Di fronte a tale stato di cose merita ricordare un aspetto di notevole importanza, ma non sufficientemente conosciuto, del pontificato di Giovanni Paolo II: il suo impegno per la tutela della libertà religiosa1. Una libertà che assicura ad ogni persona l’immunità da ogni forma di costrizione da parte di singoli, gruppi sociali, poteri istituiti, in modo che nessuno venga forzato ad agire contro la propria coscienza o impedito di seguirne i dettami, in pubblico come in privato, in forma individuale o anche associata2. A prima vista si potrebbe ritenere che questo interesse del pontefice recentemente scomparso sia determinato da motivazioni più che legittime, ma di carattere contingente, ispirate all’esigenza di difendere la libertas Ecclesiae là dove minacciata o del tutto negata. In realtà le ragioni sono ben più essenziali e profonde poiché «il riconoscimento della dimensione religiosa» risponde «a un’esigenza che trova la sua radice inestirpabile nella realtà stessa dell’uomo»3. Il suo rispetto è dunque «segno emblematico» di autentico progresso umano «in ogni regime, in ogni società, sistema o ambiente»4 e costituisce anche un test utile a valutare la situazione complessiva dei diritti fondamentali in un determinato Paese. Del resto, già di per sé, la libertà religiosa implica necessariamente la garanzia di un’ampia serie di specifiche prerogative. È innanzitutto evidente che ad ogni persona deve essere riconosciuto il diritto di aderire o meno a una fede determinata e alla comunità confessionale corrispondente, insieme a tutta la libertà necessaria al compimento degli atti di preghiera e di culto, all’educazione dei figli, a ricevere assistenza spirituale nelle strutture obbliganti (ospedali, caserme, prigioni), all’immunità da imposizioni contrastanti con le proprie convinzioni, alla non discriminazione rispetto agli altri cittadini. Ancora più ampio e dettagliato si rivela l’elenco delle prerogative riguardanti la dimensione comunitaria, in quanto le confessioni religiose - che riuniscono i credenti di una fede determinata - esistono e agiscono come corpi sociali, strutturati secondo i principi dottrinali e i fini istituzionali propri di ciascuna di esse. Hanno, quindi, bisogno di godere di «libertà di espressione, di insegnamento, di evangelizzazione; libertà di manifestare il culto in pubblico; libertà di organizzarsi e avere i propri regolamenti interni; libertà di scelta, di educazione, di nomina e di trasferimento dei propri ministri; libertà di costruire edifici religiosi; libertà di acquistare e di possedere beni adeguati alla propria attività; libertà di associazione per fini non solo religiosi, ma anche educativi, culturali, sanitari, caritativi»5. Questa dettagliata elencazione corrisponde in una certa misura a quella proposta dal documento approvato dalla Conferenza per la cooperazione e la sicurezza in Europa svoltasi a Vienna nel 1989, che presenta però significative e rilevanti omissioni. Vi manca, infatti, un esplicito riconoscimento della libertà di esercizio del ministero spirituale, come pure del diritto a svolgere attività educative, e della libertà dei genitori nella scelta della scuola per i figli. E persino la libertà di nomina dei sacri ministri subisce un non indifferente ridimensionamento, essendo previsto che essa avvenga non solo secondo le norme interne delle singole comunità religiose, ma anche in base «a qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato». Si continua così a ritenere che i pubblici poteri possano avere e vantare legittimi interessi in questa delicata materia che dovrebbe invece essere integralmente lasciata all’autonomia delle confessioni, così come avviene in Italia. In merito a queste reticenze di pur apprezzabili documenti internazionali, va osservato che, in genere, i Paesi democratici non hanno difficoltà a sancire e tutelare i diritti individuali di libertà. Dimostrano, invece, una più o meno decisa resistenza a riconoscere le prerogative delle confessioni religiose, come sarebbe richiesto anche da una piena attuazione del principio di sussidiarietà. Un atteggiamento decisamente criticabile che si manifesta anche nei più recenti documenti europei. Infatti la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, nulla dice circa le confessioni religiose, mentre riconosce espressamente ad ogni persona «libertà di pensiero, di coscienza, di religione», precisando che essa include la «libertà di cambiare religione o convinzione» nonché «la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti» (art. 10). Tale disposizione è recepita dal ben noto e successivo Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, che però non ignora totalmente le confessioni religiose. Infatti contiene un articolo dedicato allo «status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali » dove si stabilisce: «1. L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose. 2. L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni». Una disposizione del tutto deludente in quanto da un lato si risolve in una norma di mero rinvio alle legislazioni nazionali, e, dall’altro, pretende di assimilare le confessioni religiose alle associazioni filosofiche, quando è di tutta evidenza che, anche sotto il profilo strettamente socio-giuridico, sono realtà di natura ben diversa. Peraltro questo insoddisfacente risultato del processo costituente europeo non deve sorprendere in quanto non in tutte le Nazioni del vecchio continente la libertà religiosa è adeguatamente garantita e rispettata. E anche là dove l’azione dei pubblici poteri risulta in linea apprezzabile, non mancano segni che meritano attenzione. Per limitarsi al nostro Paese suscita un certo stupore la notizia, riportata da vari quotidiani, che in una scuola media pubblica sia stato severamente vietato a un gruppo di studenti di incontrarsi nel cortile alla fine delle lezioni per un momento di preghiera. E ancora più sorprendente risulta la constatazione che, in occasione del referendum sulla procreazione assistita, si sia giunti da parte di opinionisti e politici a contestare il diritto della Chiesa a pronunciarsi sulle questioni relative al diritto alla vita e al miglior modo per tutelarlo. Si è preteso insegnare al Pontefice e ai Vescovi che, come stabilisce l’art. 7 della Carta fondamentale, «lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani», probabilmente ignorando che non solo questo principio costituisce «un’acquisizione specifica del cristianesimo»6, ma che la stessa formula adottata dalla Costituzione è del tutto simile a quella proposta dal magistero pontificio fin dal 18857. In conclusione: la libertà religiosa non può mai darsi come pacificamente acquisita e assolutamente scontata, ma deve essere continuamente e concretamente esercitata e attentamente tutelata da ogni tentativo di circoscriverla o diminuirla.
Note
1 I relativi insegnamenti sono ora recepiti da Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004.
2 Ivi, n. 155.
3 Ivi, n. 553.
4 Ivi, n. 155.
5 Ivi, n. 426. Il Compendio esige tutte queste libertà per la Chiesa, ma esse spettano, con gli opportuni adattamenti, a tutte le confessioni religiose come risulta dal documento pontificio che viene richiamato.
6 Ivi, n. 50. 7 Vedi Leone XIII, enciclica “Immortale Dei”, 1 novembre 1885, in Enchiridion delle encicliche, 3, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1997, n. 468.